Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 agosto 1951
Art. 3.
Ogni giuoco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento.
Esso deve contenere le modalita' pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
Entrata in vigore il 15 agosto 1951
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