Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 agosto 1951
Art. 11.
Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore entro il termine, dalla pubblicazione dei dati, stabilito per ogni giuoco o concorso. Detto termine non puo' essere inferiore a otto giorni.
L'individuazione delle schede vincenti puo' anche essere effettuata a cura del gestore del concorso. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso determina le modalita' per la pubblicazione degli estremi delle schede vincenti e fissa il termine entro cui puo' essere elevato reclamo. Tale termine non puo' essere inferiore a sei giorni e decorre dalla data della pubblicazione predetta.
Entrata in vigore il 15 agosto 1951
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