Art. 11.
Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore entro il termine, dalla pubblicazione dei dati, stabilito per ogni giuoco o concorso. Detto termine non puo' essere inferiore a otto giorni.
L'individuazione delle schede vincenti puo' anche essere effettuata a cura del gestore del concorso. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso determina le modalita' per la pubblicazione degli estremi delle schede vincenti e fissa il termine entro cui puo' essere elevato reclamo. Tale termine non puo' essere inferiore a sei giorni e decorre dalla data della pubblicazione predetta.
Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore entro il termine, dalla pubblicazione dei dati, stabilito per ogni giuoco o concorso. Detto termine non puo' essere inferiore a otto giorni.
L'individuazione delle schede vincenti puo' anche essere effettuata a cura del gestore del concorso. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso determina le modalita' per la pubblicazione degli estremi delle schede vincenti e fissa il termine entro cui puo' essere elevato reclamo. Tale termine non puo' essere inferiore a sei giorni e decorre dalla data della pubblicazione predetta.