Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581
Articolo 44Articolo 46
Versione
15 agosto 1951
Art. 45.
Il gestore sceglie le persone e gli enti autorizzati al ricevimento delle schede ed alla riscossione delle poste.
Detti incarichi possono essere assunti dalle ricevitorie del lotto dietro autorizzazione concessa, di volta in volta, dal Ministero.
Nessuna responsabilita' puo' essere tuttavia fatta risalire all'Amministrazione nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali, nell'esercizio di dette attivita', non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.
Entrata in vigore il 15 agosto 1951
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