Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581
Articolo 54Articolo 56
Versione
15 agosto 1951
Art. 55.
Le ricevitorie del lotto, possono, dietro autorizzazione concessa di volta in volta dal Ministero, accettare l'incarico di ricevere le schede di partecipazione e riscuotere le poste da parte dei concorrenti.
Esse possono altresi' essere autorizzate a funzionare da centri fiduciari di raccolta delle matrici e delle poste di partecipazione ricevute direttamente da altri incaricati del gestore.
Nessuna responsabilita' puo' essere tuttavia fatta risalire al Ministero delle finanze nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali nell'esercizio di dette attivita', non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.
Entrata in vigore il 15 agosto 1951
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