Art. 23.
Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.
Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco.
Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.
Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco.