Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 agosto 1951
Art. 23.
Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.
Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco.
Entrata in vigore il 15 agosto 1951
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