Articolo 3 del Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 giugno 2017
Art. 3. Modifica dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' sostituito dal seguente:
«Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 6. - Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.
In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione e' sostituito dal componente piu' anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico.
Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.».
Entrata in vigore il 23 giugno 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente