Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
Articolo 8Articolo 9 bis
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9 luglio 2010
Art. 9. Conferimento di funzioni
presso l'Amministrazione centrale 1. All' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»;
b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche'» sono soppresse. E' altresi' soppresso il secondo periodo;
c) al settimo comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»;
d) al nono comma, dopo il primo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica
Entrata in vigore il 9 luglio 2010
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