Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
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1 dicembre 2023
Art. 6. Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211 .
2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:
a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformita' della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
e-bis) appone, previa verifica di autenticita', la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale ((, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione)) ;
f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2023
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