Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
Articolo 3Articolo 5
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9 luglio 2010
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16 febbraio 2017
Art. 4. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione ((; promuove la cultura della legalita'; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.)) .
2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. ((Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4) )) .
3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2017
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