Art. 2. Adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza 1. Ai fini della emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonche' la relativa valutazione dei periodi e servizi di cui all' articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , l'interessato puo', sotto la propria responsabilita', sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , come modificato dall' articolo 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
2. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario, agli enti o alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.
3. Resta salva la potesta' dell'amministrazione di procedere alle eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o recuperi.
4. La domanda di riscatto non puo' essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
"Art. 145 (Dichiarazione dei servizi e documentazione). Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza".
- Si riporta il testo del comma primo dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall' art. 3, comma 2, della legge n. 127/1997 :
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole".
2. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario, agli enti o alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.
3. Resta salva la potesta' dell'amministrazione di procedere alle eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o recuperi.
4. La domanda di riscatto non puo' essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
"Art. 145 (Dichiarazione dei servizi e documentazione). Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza".
- Si riporta il testo del comma primo dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall' art. 3, comma 2, della legge n. 127/1997 :
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole".