Articolo 6 del Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 24
Articolo 5Articolo 7
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8 aprile 2009
Art. 6. Designazione di punti di arrivo e di partenza 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.
Entrata in vigore il 8 aprile 2009
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