Articolo 4 del Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 24
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 aprile 2009
Art. 4. Negato imbarco 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilita' o a mobilita' ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.
Nota all'art. 4:
- Il regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.
Entrata in vigore il 8 aprile 2009
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