Articolo 53 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 febbraio 1979
Art. 53.
Perdita del diritto a pensione dei figli

Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore eta' salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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