Articolo 83 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 82Articolo 84
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
24 dicembre 1987
Art. 83.
Delimitazione della responsabilita' dello Stato per danni di guerra alle persone

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi. ((6)) ----------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 dicembre 1987, n.561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 , nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in
occasione di fatti bellici."
Entrata in vigore il 24 dicembre 1987
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