Articolo 104 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 103Articolo 105
Versione
1 febbraio 1979
>
Versione
12 novembre 1999

Art. 104.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377))
Entrata in vigore il 12 novembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente