Articolo 128 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
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1 febbraio 1979
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18 maggio 1979
Art. 128.
Termini per la presentazione delle domande di pensione indiretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico

I congiunti del militare o del civile deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico i quali, alla data medesima, siano in possesso dei prescritti requisiti, possono produrre domanda intesa a conseguire il trattamento pensionistico entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se pie' favorevoli, i termini previsti dal primo, terzo e quarto comma dell'art. 100 del presente testo unico.
Per i minori e i dementi il termine di cui ((al)) comma precedente rimane sospeso finche' duri l'incapacita' di agire.
Le domande di cui al presente articolo sono ammesse sempreche' le lesioni, ferite o infermita' dalle quali e' derivata la morte del militare e del civile siano state constatate nei modi e nei termini previsti nel secondo e terzo comma del precedente art. 127 ovvero si verifichino le circostanze di cui al quarto o al quinto comma dell'articolo stesso.
Entrata in vigore il 18 maggio 1979
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