Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra
((Agli invalidi di prima categoria e' corrisposta una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 10 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori))
L'indennita' speciale, pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, e' corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.
((La domanda di cui al precedente comma e' utile)) per il conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennita' stessa.
Alla corresponsione dell'indennita' speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.