Articolo 101 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 100Articolo 102
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
2 febbraio 1982
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Versione
12 novembre 1999
Art. 101.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377))
Entrata in vigore il 12 novembre 1999
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