Articolo 44 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
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Versione
1 febbraio 1979
Art. 44.
Diritto a pensione dei figli. Cumulabilita' delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra

I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano, altresi', privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella G annessa al presente testo unico con il beneficio di cui all'art 43.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'.
Per il calcolo dell'aumento di integrazione di cui all'art. 43 il primo orfano non viene computato.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto a conseguire due distinti trattamenti pensionistici.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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