Articolo 70 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
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1 febbraio 1979
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24 gennaio 1981
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2 febbraio 1982
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16 ottobre 1986
Art. 70.
Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici

In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L.
2.400.000. (3a) (5) ((7))
Il Ministro del tesoro puo', con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.
Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti ed agli assegni pensionistici di cui al primo comma e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorita' consolare.
-------------- AGGIORNAMENTO (3a)
Il Decreto Ministeriale 24 novembre 1980 (in G.U. 09/01/1981, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'anno 1980, il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' elevato da L. 2.400.000 a L. 3.520.000". ---------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 ha disposto (con l'art.12) che:" Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, e' elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potra' essere successivamente modificato con le modalita' previste dal secondo comma del medesimo art. 70." ---------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 12) che: "il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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