Articolo 5 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
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1 febbraio 1979
Art. 5.
Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidita' o della morte conseguenti allo stato di prigionia

La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorita' militare.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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