Articolo 15 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 febbraio 1979
Art. 15.
Assegni spettanti ai grandi invalidi

In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermita' elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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