Articolo 37 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
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1 febbraio 1979
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23 gennaio 1986
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16 ottobre 1986
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1 gennaio 1999
Art. 37.
Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella G.
La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.
Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti.(4)
((Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volonta' delle parti. Le medesime disposizioni sono altresi' applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternita'))
(4)
--------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-14 gennaio 1986, n.5 (in G.U. 1a s.s. 22/1/1986, n.3) ha dichiarato in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 37, commi terzo e quarto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 , nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
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