Articolo 65 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
16 ottobre 1986
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N.656))
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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