Articolo 75 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 74Articolo 76
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
2 febbraio 1982
Art. 75.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834)) (3))
---------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 ha disposto (con l'art.1) che:" A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ."
Entrata in vigore il 2 febbraio 1982
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