Articolo 62 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 61Articolo 63
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
2 febbraio 1982
Art. 62.
Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra

Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete.
((Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo))
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione sempreche' si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1982
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