Articolo 4 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 febbraio 1979
Art. 4.
Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidita' o della morte

La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermita' che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita' riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonche' in corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.
Non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto perche' destinati a speciali servizi, o perche' designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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