Articolo 55 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 54Articolo 56
Versione
1 febbraio 1979
Art. 55.
Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli 8 e 9, nonche' al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita'.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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