Articolo 21 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
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Art. 21.
Indennita' di assistenza e di accompagnamento

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834 COME MODIFICATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656 . (5)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)) .
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.(7)
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.(7)
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha stabilito (con l'art.6 comma 1) che in sostituzione di quanto stabilito dal comma secondo del presente articolo, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 3 della legge 656/1986 .
------------ AGGIORNAMENTO (7)
La L. 29 dicembre n.422 ha disposto (con l'art.2) che:" A decorrere dal 1› maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , gia' sostituito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati: a) per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529; b) per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019; c) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013; d) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L.
3.000.000. 3. A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000. 4. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli
interessati."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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