Articolo 58 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 febbraio 1979
Art. 58.
Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati

Per la liquidazione della pensione di cui all'art. 57 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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