Articolo 112 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 111Articolo 113
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
2 febbraio 1982
Art. 112.
Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno

Nei casi previsti dall'art. 81 ((salvo quello indicato nel nono comma del presente articolo)) la revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno e' disposta dal Ministro del tesoro su proposta del comitato di liquidazione riunito in sezione speciale, della quale devono far parte almeno due magistrati della Corte dei conti ed un rappresentante delle associazioni interessate, scelti tra i membri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 102.
Qualora il Ministro del tesoro ritenga che sussistano elementi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81, raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al comitato di liquidazione, costituito in sezione speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti gia' autorizzati. Analogamente, nei casi di denuncia all'autorita' giudiziaria inerente a fatti o circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro del tesoro puo', in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti gia' autorizzati dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale.
Copia della relazione di cui al precedente comma deve essere notificata, a cura del comitato, agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie o documenti.
Ove lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente ed a mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del comitato.
Sulla proposta del comitato il Ministro decide, in via definitiva, con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al procuratore generale della Corte dei conti.
Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 116.
La procedura di cui ai commi precedenti deve essere seguita anche per la revoca o modifica dei provvedimenti di liquidazione di pensione o assegni di guerra adottati dalle Direzioni provinciali del tesoro salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi su proposta del comitato di liquidazione di cui all'art. 102, puo', nel caso in cui faccia luogo alla sospensione cautelare di cui al secondo comma del presente articolo, disporre, ove gli interessati ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni economiche di cui al precedente art. 70 ((e successive modificazioni)) , la corresponsione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda, di un assegno a titolo alimentare in misura da determinarsi in relazione al trattamento pensionistico che spetti legittimamente all'interessato o che potrebbe a questi spettare. Detto assegno e' recuperato integralmente sull'eventuale trattamento pensionistico da liquidarsi all'interessato a conclusione del procedimento di cui al presente articolo.
((Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento puo' essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorita' che l'ha emanato.
I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione))
Entrata in vigore il 2 febbraio 1982
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