Articolo 64 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 63Articolo 65
Versione
1 febbraio 1979
Art. 64.
Genitore rimasto privo di prole

Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete aumentata della meta'.
Il genitore che abbia perduto l'unico figlio, ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche.
L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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