Articolo 54 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 febbraio 1979
Art. 54.
Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate

La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.
Il riparto tra piu' aventi diritto ad una pensione o ad un assegno gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte degli assegni decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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