Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermita' o mutilazioni dipendenti da causa di guerra
Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F.
Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma de successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria.
Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.
((L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita')) (2)
----------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art.8 comma 5) che:" L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidita'. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell' articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 . "