Irrilevanza dei redditi pensionistici
((Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali))
Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni in. Legge 16 aprile 1974, n. 114 .