Articolo 19 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 febbraio 1979
>
Versione
2 febbraio 1982
>
Versione
1 gennaio 1999
Art. 19.
Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Quando il militare o il civile, gia' affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o ((perdita totale della funzionalita')) di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o ((perdita totale della funzionalita')) di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite.
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica.
Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico.
Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art. 30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale e' stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente