Articolo 14 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 febbraio 1979
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Versione
1 gennaio 1999
Art. 14.
Grandi invalidi di guerra

Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermita' ascritte alla 1ª categoria, con o senza segno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra. ((12)) ---------- AGGIORNAMENTO (12)
La L 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art.38 comma 5) che:" I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravita' e' attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
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