2. La sospensione dei versamenti e' ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle societa' creditrici.
3. La sospensione del pagamento delle imposte avra' la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle societa' controllate dall'EFIM, a norma dell' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , e comunque non potra' essere protratta oltre il 20 gennaio 1995. ((3)) 4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 .
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.l 31 gennaio 1995 n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995 n. 95 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che il termine di cui al presente articolo 1 comma 3 e' prorogato al 31 dicembre 1995.