Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2000, n. 222
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 agosto 2000
Art. 7. Rilascio della licenza 1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e le relative abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.
2. Il conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e' subordinato al superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9.
3. L'istruttoria per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Entrata in vigore il 24 agosto 2000
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