Articolo 36 - Convenzione della Legge 31 agosto 2012, n. 165
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29 settembre 2012
Articolo 36

Entrata in vigore

La presente Convenzione entrera' in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generate delle Nazioni Unite.
Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la convenzione o vi aderisca dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il diciannovesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non dovra' essere considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati.
Entrata in vigore il 29 settembre 2012