Art. 15. 1. L' articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nella seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita' personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennita' personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.".
"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nella seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita' personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennita' personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.".