Art. 6. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dopo l'articolo 171 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 171-bis (Assegno per oneri di rappresentanza). - 1.
L'attivita' di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economicocommerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettivita' italiane all'estero, e' svolta dalle seguenti categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure presta servizio in qualita' di responsabile di sezione distaccata ai sensi dell' articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 ;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attivita' di rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennita' di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza e' fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale di servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale, nonche' degli altri oneri direttamente connessi all'attivita' di rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, nonche' tutte le manifestazioni od attivita' necessarie a mantenere i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della locale societa' e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono tenute a svolgere attivita' di rappresetanza, l'ammontare dell'assegno viene determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in una misura percentuale correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento dell'indennita' di servizio, al netto delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, puo' deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che occupino posti in organico in corrispondenza di profili professionali della settima qualifica funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento dell'indennita' di servizio, come determinata nel comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza depositano altresi' presso l'ufficio di appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno precisate le modalita' per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per la restituzione delle somme non utilizzate.".
Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , che reca "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", e' il seguente:
"6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori".
"Art. 171-bis (Assegno per oneri di rappresentanza). - 1.
L'attivita' di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economicocommerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettivita' italiane all'estero, e' svolta dalle seguenti categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure presta servizio in qualita' di responsabile di sezione distaccata ai sensi dell' articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 ;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attivita' di rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennita' di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza e' fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale di servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale, nonche' degli altri oneri direttamente connessi all'attivita' di rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, nonche' tutte le manifestazioni od attivita' necessarie a mantenere i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della locale societa' e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono tenute a svolgere attivita' di rappresetanza, l'ammontare dell'assegno viene determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in una misura percentuale correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento dell'indennita' di servizio, al netto delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, puo' deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che occupino posti in organico in corrispondenza di profili professionali della settima qualifica funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento dell'indennita' di servizio, come determinata nel comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza depositano altresi' presso l'ufficio di appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno precisate le modalita' per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per la restituzione delle somme non utilizzate.".
Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , che reca "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", e' il seguente:
"6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori".