Articolo 46 del Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 aprile 1998
Art. 46. 1. Sono abrogate le tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e sostituite con quelle n. 1 e n. 2, allegate al presente decreto. Mantengono tuttavia la loro efficacia i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico per il personale di vigilanza adottati dal Ministero della difesa anteriomente all'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai periodi di servizio all'estero svoltisi anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.
2. In attesa dell'applicazione, a partire dal 1 gennaio 1999 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del presente decreto, delle nuove indennita' base di cui alla tabella n. 2, al personale di truppa dell'Arma dei carabinieri adibito a mansioni di vigilanza presso le rappresentanze italiane all'estero nonche' ai sottufficiali ivi impiegati con mansioni speciali, si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indennita' base ed i coefficienti parziali stabiliti dalla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457 , per il personale del Ministero degli affari esteri con meno di venti anni di anzianita', secondo la tabella degli allineamenti economici previsti dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838 .
Entrata in vigore il 15 aprile 1998
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