Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 febbraio 1995
Art. 5. D o m a n d a 1. La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonche' degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all'art. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 .
2. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.
Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.
Note all' art. 5:
- La legge 31 maggio 1965, n. 575 , reca 'Disposizioni contro la mafia' (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965).
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 , reca "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale" (pubblicata nelal Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990).
Entrata in vigore il 4 febbraio 1995
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