Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484
Articolo 7Articolo 9
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4 febbraio 1995
Art. 8. Conferimento dei permessi 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso e' accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1995
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