Art. 8. Conferimento dei permessi 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso e' accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso e' accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.