Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 febbraio 1995
Art. 12. P r e s u p p o s t i 1. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacita' produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1995
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