Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 febbraio 1995
Art. 6. I s t r u t t o r i a 1. Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1995
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