Art. 4. P r e s u p p o s t i 1. I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', di altri Paesi, i quali dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate.
2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.