Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 febbraio 1995
Art. 4. P r e s u p p o s t i 1. I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', di altri Paesi, i quali dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate.
2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1995
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