a) le parole «se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sara' deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine e' ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».
2. All' articolo 611 del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e ((i termini)) per presentare memorie di replica a tre giorni.»;
b) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;
c) il comma 1-quinquies e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.