Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali 1. All' articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all' articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro ((...)) il 31 dicembre 2024.».
2. All' articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ((, quantificato)) sulla base della valutazione documentale e contabile affidata ((a una primaria)) societa' di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , i cui oneri sono a carico della societa' ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonche' all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
(( 2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , le parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre 2024".
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , la societa' Autobrennero Spa e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualita' successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa'. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto gia' versato dalla societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 . L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui all' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, gia' versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita' successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima societa'.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , e' subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonche' al deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all' articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilita', anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.
L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la societa' concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilita' e la titolarita' della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze))
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all' articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro ((...)) il 31 dicembre 2024.».
2. All' articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ((, quantificato)) sulla base della valutazione documentale e contabile affidata ((a una primaria)) societa' di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , i cui oneri sono a carico della societa' ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonche' all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
(( 2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , le parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre 2024".
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , la societa' Autobrennero Spa e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualita' successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa'. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto gia' versato dalla societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 . L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui all' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, gia' versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita' successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima societa'.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , e' subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonche' al deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all' articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilita', anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.
L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la societa' concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilita' e la titolarita' della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze))